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Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/262

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236 Codice cavalleresco italiano

cordati tutti quei riposi che sarà per chiedere. Se durante un assalto la ferita si riaprisse, o cagionasse dolore eccessivo, od emorragia, si farà cessare lo scontro; essendo evidente, che il ferito, per quanto abile e pieno di buon volere, si troverebbe in una inferiorità di condizioni troppo sensibile, rispetto all’avversario.



XXI.

Violazione delle regole del duello

e delle condizioni speciali per lo scontro.

Avvertimento. — Durante il combattimento può accadere che uno dei duellanti, o uno dei testimoni, scientemente o involontariamente, violi le consuetudini cavalleresche pel duello, o non si attenga alle condizioni stipulate dalle parti per regolare lo scontro.

Ogni infrazione, tanto alle une quanto alle altre, porta naturalmente seco la sospensione del combattimento.

ART. 411.

Per le infrazioni di poco conto il direttore sospenderà il combattimento per redarguire chi si rese colpevole dell’infrazione. Per quelle di carattere grave, invece, si sospenderà lo scontro, e solo dopo severa ammonizione e dietro concorde parere dei testimoni, potrà riprendersi il combattimento.

ART. 412.

Sono da considerarsi infrazioni leggere:

parlare, gridare, rivolgere la parola all’avversario durante lo scontro;