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8 Codice cavalleresco italiano


II.

Offeso ed offensore1

ART. 5.

Chi provoca od offende subisce la situazione di offensore. In questo senso si pronunciò il Giurì d’onore di Milano, 18 febbraio 1882 — e Châteauvillard, I, 1.

ART. 6.

I rappresentanti decidono innanzi tutto quali dei due contendenti sia l’offeso, tenendo presente quanto è detto all’articolo 16 e successivi, poichè la posizione delle parti in contesa porta ad obblighi e a divieti particolari, anche se l’offeso è cavallerescamente incapace (C. d’O. Livorno, 25-3-1922; Bari, 3-5-1922).

Nota. — La eccezione d’indegnità cavalleresca non può essere sollevata, se essa non resultò già da un precedente documento di squalifica, come indicato negli art. 223 e seguenti. In generale la persistenza in codesta eccezione dev’essere giudicata come un pretesto per sottrarsi alla dovuta soddisfazione (C. d’O. Bari, 3-5-1922 in vertenza De Liso-Bogliolo). E perciò quando si presuppone uno incapace in materia d’onore, la eccezione sarà sollevata all’atto della discussione sulla domanda di soddisfazione e s’invocherà su codesto punto un giudizio superiore, solo quando il presunto indegno sia offensore, non quando egli è offeso senza provocazione. L’eccezione sarà, perciò, discussa in separata sede, e se i fatti pei quali si «presumeva» l’avversario indegno venissero provati, l’ente giudicante

  1. Manuale del Duellante, pag. 37 e 38 della 2a edizione (Hoepli).