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Libro primo 15

Il medesimo principio esprimono: il Regol. art. 6 — Corte d’onore Venezia; Angelini, Cap. IV da 7° a 10°.

ART. 13.

Nel determinare il grado dell’offesa si terranno presenti questi elementi:

a) la condizione sociale, l’età, la potenza materiale o morale dell’offensore; la reputazione di cui esso gode nella pubblica opinione, ecc.;

b) la condizione sociale, l’età dell’offeso; le conseguenze morali e materiali che potrebbero derivare, o che derivarono dall’offesa, ecc.;

c) il luogo ove l’offesa venne compiuta, se in pubblico o no; se in casa di uno dei contendenti; se alla presenza di persone care, superiori o inferiori; se alla presenza di molti, di pochi o di nessuno; poichè l’offesa tanto più colpisce e si sente, quanto più facilmente può essere divulgata;

d) i mezzi di offesa, e cioè: se con parole, atti, gesti, scritti, o disegni; se con armi o con bastone o scudiscio; con pugno o calcio che colpisca davanti o di dietro;

e) la forma dell’offesa: se, cioè, con modi cavallereschi, o con male forme o modi impropri; quanto dire: triviali, sconvenienti, sconci (v. nota all’art. 18 a), in poche parole indegni di una persona onesta ed educata. Se con fatti o con parole; se con minacce gravi o leggere, occulte o palesi; se per mezzo della stampa;

f) la qualità, e cioè: se grave nella sostanza o nell’apparenza; se meritata, provocata e vera o no;

g) il movente o il fine, e cioè: se in seguito a pro-