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16 Codice cavalleresco italiano

vocazione o a insulti; se per utile proprio, o per disprezzo o danno altrui; se per difendersi od offendere; se per vendetta o risentimento; se per sè stesso o per altri, ecc.

ART. 14.

Le offese fatte per mezzo della stampa, e quelle di turbata pace domestica, vengono considerate di quarto grado.

Nota. — Le offese a mezzo della stampa vengono considerate di quarto grado, perchè si ritiene ch’esse sieno state ponderate, premeditate, studiate e diffuse in modo da imprimere loro carattere di continuità; ma qualunque attentato alla pace domestica, a parere dei più, non consente la soluzione cavalleresca. Chi ruba l’onore della famiglia altrui non ha il diritto di fare assegnamento sulla generosità cavalleresca del derubato, il quale può — ove lo creda — scegliere la via di riparazione che più gli aggrada. Qualsiasi eccezione che l’offensore sollevasse contro l’offeso, lo priverebbe delle prerogative cavalleresche (C. d’0. Firenze, 14 ottobre 1922).
ART. 15.

Però, le censure, anche aspre, dirette con la stampa contro persone che ricoprono cariche pubbliche, per atti e cose pubbliche, non dànno luogo ad azione cavalleresca, se non contengono offese contro la vita privata dell’uomo pubblico (v. art. 264 e seg.).

Nota. — In questo senso si pronunciò anche la Corte d’onore permanente di Firenze, 8 gennaio 1889; e 20 dicembre 1922 in vert. Sorcinelli-on. Corsi; e il Giurì d’onore di Ferrara (16 giugno 1896), riunitosi collo scopo di esaminare la vertenza fra il sig. Bernaldello, redattore della