Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/43

Da Wikisource.

Libro primo 17


Gazzetta di Ferrara, e il comm. De Ferrari, funzionante da prefetto, confermava questo principio, deliberando: di non essere motivo a soluzione cavalleresca negli articoli pubblicati dal Bernaldello e ritenuti offensivi dal comm. De Ferrari, non essendo rimasta intaccata l’onorabilità personale di questi, e ammettendo nella Stampa il diritto di sindacare la condotta politica dei funzionari dello Stato.

ART. 16.

Se un’offesa provoca un’altra offesa, nel determinare la qualità di offeso si terrà presente:

a) il primo che inflisse una offesa viene ritenuto offensore, anche se colui, al quale la inflisse, passò la misura, reagendo; purchè sia rimasto nella stessa categoria di offesa (Regol. Corte d’onore di Venezia, art. 4 — Châteauvillard, I, 2°, confermano l’asserto. Du Verger, I, 70°).

b) se l’offeso, reagendo, passò la misura sino a rispondere ad una offesa al prestigio (1° grado) con una di grado immediatamente più grave (2° grado), cioè: all’onore cavalleresco, le condizioni diventano pari (Regol. Corte d’onore Venezia, art. 7, conferma l’asserto).

c) se l’offeso, reagendo, andò più oltre e, saltando la categoria terza, reagì attentando all’onore morale, da offeso diventa offensore (Regol. Corte d’onore Venezia, art. 7, conferma l’asserto).

ART. 17.

Se ad una ingiuria viene risposto con un oltraggio, a colui che fu più gravemente insultato saranno riconosciuti la qualità e i diritti di offeso (Du Verger de Saint-Thomas opina nella stessa guisa, I, 10°).