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30 Codice cavalleresco italiano


vrà considerarsi come una richiesta personale di chi si ritenne leso nell’onore. In tal caso l’offensore ha il diritto di respingere altre domande collettive o individuali che potessero giungergli sempre per quel principio che per una stessa offesa si deve una sola riparazione.

Anche questo principio fu consacrato nel lodo del generale Reghini nella vertenza citata all’art. 40.

ART. 43.

Ma se l’offesa, di cui all’art. 42, è accompagnata da vie di fatto, la famiglia, l’associazione, la riunione designa chi la rappresenti contro l’offensore (così opinò anche il Viti, art. 11).

ART. 44.

Le offese dirette, da una famiglia, associazione o riunione, per la medesima causa, contro una stessa persona, dànno all’offeso il diritto di scegliere tra gli offensori quegli che deve rispondere per tutti.

ART. 45.

Nelle offese dirette da più persone contro un solo individuo, la parte ingiuriata designa quale tra gli offensori deve rappresentare la parte di tutti. Questa designazione generalmente è rimessa alla sorte, esclusi coloro che la legge considera irresponsabili (della stessa opinione fu anche l’Angelini, cap. II, 5°).

ART. 46.

Se lo stesso individuo offende contemporaneamente più persone, la precedenza nei diritti di riparazione spetta al primo offeso, se le offese sono dello stesso grado. In caso diverso, ha la precedenza colui che