Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/61

Da Wikisource.

Libro primo 35

Questi estranei all’ingiuria, che intervengono nella questione per impedire una esagerata interpretazione o valutazione dell’offesa, si chiamano rappresentanti.

Nell’esaminare la causa, della quale sono giudici inappellabili, i rappresentanti non dovranno basare il loro giudizio sulla potenza materiale dell’offeso, nè sulla opulenza sua e tanto meno sulla rinomanza della famiglia, più o meno illustre per gli avi; non sulla posizione sociale dell’offensore; ma sulla essenza della personalità; sulla impronta morale e sulla dignità di chi ingiuria e di chi fu ingiuriato. I titoli alla stima non sono i doni del caso, ma le azioni, le quali affermano il bene reale e il perfezionamento morale dei contendenti.

Talvolta, chi si ritiene offeso chiede direttamente a voce, o con lettera, al presunto offensore chiarimenti o conferma della supposta offesa. Il primo mezzo è biasimevole quanto il secondo, solo perchè possono, irritando la parte contraria, rendere sostanziale una offesa apparente, e impedire che una vertenza di nessuna importanza per l’eccitamento degli uomini volga al tragico. Ma, se codesto intervento diretto è biasimevole, non dà, però, il diritto alla parte avversa di considerarlo come elemento di mancanza all’onore, e tanto meno diritto di respingere la domanda di soddisfazione. Bisognerebbe essere idioti per dare alla forma il valore della sostanza.

ART. 59.

Se l’offesa è patente, o se i fatti e le parole si prestano ad una interpretazione offensiva, si nominano due rappresentanti (Châteauvillard. cap. IV, 1°; Viti, art. 9; Bellini, cap. I, III; Angelini, cap. VII, 2°).

ART. 60.

Ciascuna parte deve essere rappresentata da due delegati. La domanda di riparazione portata da un