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36 Codice cavalleresco italiano

rappresentante solo, e le deliberazioni prese con l’intervento di un solo delegato di una delle parti non hanno valore alcuno, a meno di speciale accordo scritto, consacrato in verbale precedente (Châteauvillard, cap. IV, 1°; Viti, art. 9; Bellini, cap. I, III; Angelini, cap. VIII, 2° e cap. IX, 1°, sono dello stesso parere; C. d’O. Livorno, 21 agosto 1821, appellante Maveri)

ART. 61.

I rappresentanti devono essere nominati entro ventiquattr’ore dall’offesa, o dal momento in cui si venne a cognizione dell’offesa, o se ne ebbe la conferma (v. art. 58). — Tutti gli autori italiani e stranieri finora citati, i soli che meritano deferenza, sono concordi in ciò.

ART. 62.

Se nominati trascorse le ventiquattro ore, l’offeso deve provare che ciò accadde per forza maggiore (così opinò pure la Corte d’onore di Firenze, 28 novembre 1889).

ART. 63.

Se nominati dopo le ventiquattr’ore dall’offesa, o dal momento in cui l’offeso venne a cognizione dell’ingiuria, o n’ebbe conferma (art. 38), il supposto o reale offensore, senza venir meno ai suoi doveri di gentiluomo, può respingere l’appello cavalleresco, salvo il caso previsto dall’articolo precedente.

Nota. — Questo sacro diritto fu invocato dai rappresentanti del cav. capitano Fabio Ranzi, allorquando il tenente colonnello Bertotti richiese il Ranzi di riparazione.