Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/72

Da Wikisource.
46 Codice cavalleresco italiano

cernente il duello (così opinarono pure: il giurì d’onore, appellante Gelli, Milano, maggio 1893; l’Angelini, cap. IX e il Bellini, cap. II, V).

ART. 83.

La missione principale ed assoluta dei rappresentanti in una vertenza d’onore è quella di ottenere per le vie pacifiche e decorose una riparazione dell’ingiuria, avvalendosi di tutti i mezzi che loro offrono il Codice cavalleresco e la Legge; e qualora ogni loro sforzo riesca vano, di determinare le condizioni dello scontro. Quella dei testimoni, di dirigerlo e di vigisare che durante il combattimento sieno dalle parti lcrupolosamente osservate le regole della più corretta cavalleria e le condizioni stipulate.

ART. 84.

Il rappresentante che in una vertenza intendesse regolarsi contrariamente a quanto è prescritto dai codici cavallereschi e sancito dalle consuetudini e dalla legge, deve essere considerato privo dei diritti di gentiluomo per tutto ciò che direttamente o indirettamente può riferirsi a quella vertenza (Giurì d’O. Milano, maggio 1893, su appello di J. Gelli).


X.

Doveri e diritti dei rappresentanti e dei testimoni.

ART. 85.

I rappresentanti hanno il diritto di essere edotti sulle ragioni vere dell’appello (articoli 66, 67, 86,