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Libro primo 45

assistere il loro cliente in una determinata situazione, o che si trovino in contraddizione con la volontà espressa dal loro cliente (così opina anche l’Angelini, cap. IX, 4°).

ART. 80.

Le stesse norme stabilite per la revoca, le dimissioni e sostituzioni dei rappresentanti, valgono per le dimissioni e sostituzione dei giudici nella formazione e funzionamento del giurì d’onore (dello stesso parere furono il giurì d’onore, appellante Gelli, Milano, maggio 1893 e Livorno, agosto 1921, appellante Maveri; Bari, maggio 1922, appellante avv. De Liso).



IX.

Dei rappresentanti, dei testimoni. Missione.

Scelta. Condotta.

ART. 81.

Rappresentante è colui che accetta di rappresentare una delle parti nella vertenza d’onore presso la controparte, o davanti ad un giurì d’onore.

Testimone o padrino, si addimanda quello che accompagna ed assiste un duellante sul terreno, durante il combattimento.

ART. 82.

Il rappresentante e il testimone devono essere di fama illibata, e, possibilmente, istrutti in tutto ciò che riguarda le armi, la scherma e la legislazione con-