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44 Codice cavalleresco italiano

ziarli di quanto hanno fatto in favore suo, pregandoli di ritirarsi, poichè ogni deliberazione presa col loro concorso sarebbe nulla (Bellini, cap. III, 1°; Angelini, cap. IX, 3°).

ART. 76.

In tal caso il mandante deve notificare la deliberazione presa al Presidente del giurì ed ai rappresentanti avversari, direttamente o a mezzo del rappresentante restato in carica, poichè qualunque deliberazione del giurì o dei rappresentanti presa con l’intervento del revocato sarebbe nulla (così opina anche l’Angelini, cap. IX, 5° e decisero le Corti d’onore di Milano, 3-6-1909; Bari, 3-5-1922; Livorno, 21-8-1921; Firenze permanente, 3-1-1923).

ART. 77.

Incaricherà quindi altro, o due altri fiduciari, di rappresentarlo nel giurì o nelle trattative della vertenza, o di assisterlo, in qualità di testimoni, nello scontro.

ART. 78.

I nuovi eletti dovranno subito presentarsi al Presidente del giurì o ai rappresentanti della controparte e si regoleranno, in massima, su quanto è detto all’art. 65 e successivi e 73.

ART. 79.

La facoltà di ritirarsi è pure riconosciuta ai fiduciari nel giurì e ai rappresentanti di una delle parti, tutte le volte che non stimino opportuno di