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Codice cavalleresco italiano/Libro I/Capitolo VIII

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Sostituzione dei rappresentanti o dei testimoni Facoltà a questi di ritirarsi

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Sostituzione dei rappresentanti o dei testimoni Facoltà a questi di ritirarsi
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VIII.

Sostituzione dei rappresentanti o dei giudici.

Facoltà a questi di ritirarsi.

ART. 69.

Il mandante che non è soddisfatto dell’operato dei proprî fiduciari in un giurì, o dei rappresentanti o testimoni, può ritirare loro il mandato in qualunque momento e ai rappresentanti anche sul terreno (della stessa opinione sono anche: Bellini, cap. III, I; Angelini, cap. IX, 3°; e anche C. d’O. di Livorno, agosto 1921, appellante Maveri, e di Bari, appellante avv. De Liso, presid. J. Gelli, 5 maggio 1922; Firenze, C. d’O. permanente, 3 gennaio 1923).

ART. 70.

I fiduciari, i rappresentanti, o i testimoni, hanno la facoltà di ritirarsi; però, se questi ultimi vorranno declinare il mandato prima che avvenga lo scontro, dovranno giustificare la loro condotta, adducendo un plausibile, legittimo e personale motivo, perchè non ne resti offeso il rappresentato (opinione sostenuta anche da Bellini, cap. III, 3°, e cap. VI, 6°; Angelini, cap. IX, 4°).

ART. 71.

Il mandante che si avvalesse dell’art. 69, e i rappresentanti che si avvalessero dell’art. 70, devono darne immediato avviso alla controparte, o al presidente del giurì. [p. 42 modifica]

ART. 72.

Dal momento in cui gli avversari vennero a cognizione della revoca del mandato, o delle dimissioni da rappresentante o da testimone di uno o di ambedue i padrini della parte contraria, oppure da fiduciario nel giurì, sono concesse a questa ventiquattr’ore, affinchè si possa provvedere di altri rappresentanti, testimoni, o fiduciario. Se trascorso questo tempo la controparte non sostituì i rappresentanti o il fiduciario, la parte avversaria può ritenere chiusa la vertenza, poichè codesto mezzo di dimissioni e sostituzioni è spesso un trucco usato per mandare in lungo una vertenza per scopi non sempre onesti (così opinò anche l’Angelini, cap. X, 9°).

ART. 73.

Accettato il mandato, i nuovi rappresentanti o testimoni, si recheranno da quelli della parte avversaria, e il fiduciario dal presidente del giurì, non più tardi di ventiquattr’ore dall’accettazione della nomina.

Spirato questo lasso di tempo, senza aver dato contezza di loro al presidente del giurì, o ai rappresentanti della controparte, verrà redatto un verbale, nel quale si farà chiaramente risaltare, che ciò avvenne probabilmente per impedire il duello, che non avrà più luogo, a meno che il ritardo fosse stato provocato da cause di forza maggiore (art. 62).

Copia di questo verbale deve essere rilasciata alla controparte non assente. [p. 43 modifica]

ART. 74.

Colui che accetta di sostituire un rappresentante, un testimone, o un giudice in una giuria d’onore, non può pretendere alcuna modificazione a tutto quello che precedentemente è stato convenuto e accettato dalle parti contendenti, conforme giustizia e verità, e le trattative saranno riprese dal punto nel quale furono lasciate dal predecessore, a meno che resultassero abusi od errori sui quali richiamerà l’esame del giurì, o dei colleghi in rappresentanza. Altrimenti, non accetterà la missione affidatagli. Le parti, però, di comune accordo possono autorizzare i loro fiduciari a modificare in parte o in tutto quanto fu stabilito precedentemente, e ad esaminare ex novo la vertenza.

Nota. — Corte d’onore di Firenze, agosto 1889; e il Giurì d’onore, appellante Gelli, maggio 1893, Milano. — Della stessa opinione furono anche: Bellini, Cap. VI, VII; Angelini, Cap. IX, 8°. Accade sovente che uno o ambedue i fiduciari nel giurì, o i rappresentanti d’una parte rassegnino il mandato ricevuto per discrepanze sorte con gli avversari sulla questione d’onore da trattarsi. È naturale che coloro i quali accettano di sostituirli, debbano riprendere la questione ove fu troncata e, persistendo le divergenze, appellarsi ad altro giurì, perchè decida sui punti controversi a meno che si decida, coll’assenso delle parti, di esaminare nuovamente tutta la vertenza.

ART. 75.

Il mandante che non fosse soddisfatto dell’operato dei suoi fiduciari nel giurì o dei propri rappresentanti, o che per motivi molto gravi reputasse necessario di farsi rappresentare da altri, è in facoltà di [p. 44 modifica]ringraziarli di quanto hanno fatto in favore suo, pregandoli di ritirarsi, poichè ogni deliberazione presa col loro concorso sarebbe nulla (Bellini, cap. III, 1°; Angelini, cap. IX, 3°).

ART. 76.

In tal caso il mandante deve notificare la deliberazione presa al Presidente del giurì ed ai rappresentanti avversari, direttamente o a mezzo del rappresentante restato in carica, poichè qualunque deliberazione del giurì o dei rappresentanti presa con l’intervento del revocato sarebbe nulla (così opina anche l’Angelini, cap. IX, 5° e decisero le Corti d’onore di Milano, 3-6-1909; Bari, 3-5-1922; Livorno, 21-8-1921; Firenze permanente, 3-1-1923).

ART. 77.

Incaricherà quindi altro, o due altri fiduciari, di rappresentarlo nel giurì o nelle trattative della vertenza, o di assisterlo, in qualità di testimoni, nello scontro.

ART. 78.

I nuovi eletti dovranno subito presentarsi al Presidente del giurì o ai rappresentanti della controparte e si regoleranno, in massima, su quanto è detto all’art. 65 e successivi e 73.

ART. 79.

La facoltà di ritirarsi è pure riconosciuta ai fiduciari nel giurì e ai rappresentanti di una delle parti, tutte le volte che non stimino opportuno di [p. 45 modifica]assistere il loro cliente in una determinata situazione, o che si trovino in contraddizione con la volontà espressa dal loro cliente (così opina anche l’Angelini, cap. IX, 4°).

ART. 80.

Le stesse norme stabilite per la revoca, le dimissioni e sostituzioni dei rappresentanti, valgono per le dimissioni e sostituzione dei giudici nella formazione e funzionamento del giurì d’onore (dello stesso parere furono il giurì d’onore, appellante Gelli, Milano, maggio 1893 e Livorno, agosto 1921, appellante Maveri; Bari, maggio 1922, appellante avv. De Liso).