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48 Codice cavalleresco italiano

tere che il proprio cliente si batta di sera, o con l’assistenza di un solo testimone; di accettare come collega un maestro di scherma (articoli 94, 97, 175) o il padre, il fratello, il figlio o il parente di uno dei primi (art. 97); che un terzo si offra a prendere il posto in una vertenza di un altro, e ne faranno ricadere l’onta su colui che si è offerto; di accettare o di fare accettare una sfida, che tenda a prolungare animosità per una questione già esaurita; di condurre il loro rappresentante sul terreno, se nel cartello di sfida, o verbalmente, non vengono chiaramente determinati i fatti che provocarono l’appello alle armi; di impedire lo scontro, o la continuazione di quello, se persone estranee vi assistono (Châteauvillard, cap. V, 1°; Angelini, cap. X, 15°; Bellini, cap. III, 1°).

ART. 90.

Il rappresentante che, senza esserne autorizzato, compromette la situazione o l’onore del rappresentato con una dichiarazione, sarà tenuto a rispondere a questi del suo operato con le armi. Se il mandatario invece, ad insaputa di coloro che lo rappresentano, firma od accetta una ritrattazione, o fa scuse, deve essere privato della qualità di gentiluomo, e quindi dell’onore delle armi, dal verdetto di una giuria, alla quale sarà stato deferito dai rappresentanti suoi (Bellini, cap. III, I e IV; Angelini, cap. IX, 13°).

Nota. — Qui occorre un chiarimento. Talvolta un primo rifiuta di scendere sul terreno, o di subire le conseguenze di un verbale sottoscritto da’ suoi rappresentanti, perchè contrario alle sue espresse o non espresse volontà, ecc. ecc.