Pagina:Gelli - Codice cavalleresco italiano.djvu/75

Da Wikisource.

Libro primo 49

No; codeste sono scuse da codardi, i quali si agganciano a tutti i rampini per tenersi a galla... Un rappresentante onesto non accetta limitazioni al suo mandato; egli deve essere munito di mandato illimitato, e tutto al più ascoltare i desideri del suo primo, se è l’offeso; ma l’offensore, se lo ricordi, non ha diritti da far valere, nè desideri da fare ascoltare. Egli non ha che l’obbligo di subire le conseguenze dell’offesa da lui recata.

ART. 91.

Se uno dei duellanti manca all’appuntamento per lo scontro, dopo appurate le ragioni, si redige apposito verbale e si dichiara chiusa la vertenza, se viene esclusa la forza maggiore; e se il testimone si pone a disposizione della parte avversaria, questa deve ringraziarlo di tanta cortesia, avendo le ingiurie carattere personale, non tollerano codeste sostituzioni.

ART. 92.

I mandatari sono in obbligo di tenere informati i loro mandanti di tutte le fasi della vertenza.

ART. 93.

È obbligo stretto dei rappresentanti di non implicare nelle trattative della vertenza d’onore persone estranee alla questione, anche se coinvolte nei fatti che provocarono la sfida.

ART. 94.

I rappresentanti di un non maestro d’armi possono rifiutarsi di trattare la vertenza, se la controparte è rappresentata da uno o da due maestri di scherma. (Della stessa opinione sono anche: Angelini, III; De Rosis, III, 19° e 20°).

4 — J. Gelli.