Pagina:Ghislanzoni - Abrakadabra, Milano, Brigola, 1884.djvu/135

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deli osservatori della legge per insistere su quest’ombra di reminiscenza!

— Bravo!

— L’essenziale è di impedire il matrimonio, opponendo alla petizione del giovane, ed al probabile assenso di vostra figlia, il veto paterno, che le leggi rendono inesorabile ogni qualvolta sia appoggiato da gravi ragioni, e convalidato dal voto degli Anziani.

— Voi leggete nel mio cuore, o nobile amico.

— La lettura è un po’ difficile, ma le vostre lodi mi incoraggiano. Non potendo motivare il nostro veto su quelle tali precedenze che tanto io... come voi... abbiamo dimenticato...

— E dimentichiamo...

— Sta bene!... Convien frugare nella vita più recente del nostro uomo, vedere se dopo l’epoca di Redenzione egli non siasi per avventura macchiato...

— Torresani!... Voi siete un sublime Questore...!

— Capo di sorveglianza — se vi piace!...

— Perdonate! — la parola mi è sfuggita in un impeto di entusiasmo... È un lapsus linguæ che vi onora... Torniamo al nostro... uomo.

— Fra la petizione e il contratto finale di matrimonio, giusta le vigenti leggi (capitolo centosettanta, paragrafo novantotto) deve trascorrere un mese ed un giorno, nel qual tempo i due futuri devono vivere separati da una distanza di sessanta miglia, né avere fra loro comunicazione di sorta. — È una dilazione di prova che impone dei rigorosi doveri...

— Dei doveri che molto spesso vengono obliati dall’una parte o dall’altra, nella quasi certezza che nessuno ne tenga conto...

— Si esigerebbe dunque... per parte nostra... un po’ di sorveglianza...