Pagina:Gino Arias Le istituzioni giuridiche medievali nella Divina Commedia 1901.djvu/125

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– III. –


vita. A Dante tutto ciò non potè sfuggire, e se non si schierò fra i ribelli della Chiesa nelle dottrine religiose, non ebbe per l’eresia e per gli eretici l' orrore e il disgusto del tempo suo1. Fors’egli pensava nella sua mente:

.... a costor si vuole esser cortese.

Quanto alla pena degli eretici, a nessuno può sfuggirne l’analogia con la pena del tempo, il fuoco:

Che tra gli avelli fiamme erano sparte,
Per le quali erari sì del tutto accesi,.
Che ferro più non chiede verun’arte.
                     (Inf. IX, 118-121)
.

La fantasia di Dante vi aggiunge bensì un elemento d’incerto significato (il sepolcro), non tolto, ch’io sappia, alla pratica del tempo2. E saremmo ora ad un altro reato medievale: l’usura, se non ci sembrasse più opportuno di trattarne a sé in altro luogo, per aver agio di studiare più compiutamente le idee economiche e penali di Dante su questo punto.

III.

Dopo Dio e la religione, lo Stato. Della


  1. È ora da vedersi su questa materia l’opera del Ruffini, La libertà religiosa, Parte I, Storia dell’idea, Torino 1900.
  2. Pel sepolcro degli eretici cfr. l’acuta interpretazione del Bartoli, Storia, VI, 120.

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