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Sommario : I. La definizione Dantesca del diritto : esame critico. — II. La legislazione Giustinianea. — III. I giuristi medievali. — IV. La legislazione canonica e i canonisti. — V Le scuole medievali di diritto. — VI. Dante allo studio di Bologna. — VII. Prime conclusioni.
«Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servai societatem, et corrupta corrumpit.»1
I pregi della definizione Dantesca furono, già da qualche tempo, messi in luce dall' acuto ingegno del Carmignani2, alle cui conclusioni spiacemi però di non poter aderire che in parte.
- ↑ De Monarchia II, 5, ed. Moore, Oxford, 1894, p. 354.
- ↑ CARMIGNANI, La Monarchia di Dante, Pisa, Nistri, 1867, pp. 281, ss. Degno di nota, sebbene ispirato a criteri metafisici, è anche lo scritto di V. ' L0M0NACO, Dante giureconsulto, Napoli, 1872 (Atti dell' Accademia di Scienze morali e politiche, vol. VII). È invece privo di ogni pregio 1'opuscolo recente di F. L. Ardy, Dante e la moderna filosofia sociale, Roma, 1898 (in Rivista Italiana di Sociologia).