Pagina:Gino Arias Le istituzioni giuridiche medievali nella Divina Commedia 1901.djvu/15

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Sommario : I. La definizione Dantesca del diritto : esame critico. — II. La legislazione Giustinianea. — III. I giuristi medievali. — IV. La legislazione canonica e i canonisti. — V Le scuole medievali di diritto. — VI. Dante allo studio di Bologna. — VII. Prime conclusioni.


«Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servai societatem, et corrupta corrumpit1

I pregi della definizione Dantesca furono, già da qualche tempo, messi in luce dall' acuto ingegno del Carmignani2, alle cui conclusioni spiacemi però di non poter aderire che in parte.

  1. De Monarchia II, 5, ed. Moore, Oxford, 1894, p. 354.
  2. CARMIGNANI, La Monarchia di Dante, Pisa, Nistri, 1867, pp. 281, ss. Degno di nota, sebbene ispirato a criteri metafisici, è anche lo scritto di V. ' L0M0NACO, Dante giureconsulto, Napoli, 1872 (Atti dell' Accademia di Scienze morali e politiche, vol. VII). È invece privo di ogni pregio 1'opuscolo recente di F. L. Ardy, Dante e la moderna filosofia sociale, Roma, 1898 (in Rivista Italiana di Sociologia).