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294 del rinnovamento civile d'italia


Non meno vane e frivole erano le ragioni addotte contro l’altro disegno. Dicevasi non potersi sprovvedere il Piemonte al cospetto dell’Austria vittoriosa1; come se molte forze si richiedessero alla mossa, e l’Austria fosse per fare una sorpresa, e potesse tentarla contro chi rimetteva un principe suo attenente, e la guarnigione francese non ovviasse a ogni pericolo, e i ministri della repubblica da me richiesti non si fossero impegnati a provvederci efficacemente. — Ma non avevamo la licenza del granduca2. — Quando un principe fugge e lascia lo Stato in balía de’ tumultuanti, se da questi ricevi molestia ed ingiuria, non sei obbligato di ricorrere a quello per difesa e per rappresaglia. L’insulto fatto al nostro console e l’apostolato repubblicano dei livornesi, onde furono promossi i tumulti di Genova, sarebbero bastati a legittimar l’intervento3. Tanto piú che questo giovava a Leopoldo non meno che a noi, mirando a ristabilirlo. Forse è d’uopo chiedere licenza al padrone per salvare una casa dalle fiamme che la divorano? Né il granduca era piú sovrano di fatto, ed esulava captivo anzi che libero in grembo a una potenza nemica all’Italia. Non si dovea giá operare senza sua saputa; ma nell’atto di muovere, notificargli le ragioni, lo scopo, i termini della spedizione, impegnandogli la propria parola nel modo piú solenne per rimuovere ogni diffidenza. Il tempo stringeva: la necessitá è legge suprema e dispensa dalle regole ordinarie. Ora qual necessitá piú urgente di quella che nasceva dal debito di salvare al possibile la nazionalitá e l’indipendenza italiana e d’impedire che il nemico alloggiato sul Po avesse ragione o pretesto di porre stanza anche sull’Arno? Per ultimo l’interesse della nazionalitá comune sovrastando alla politica speciale dei vari Stati come i diritti naturali ai positivi, l’intervento era legittimo eziandio senza mandato, giacché l’atto non correva da dominio a dominio ma da una provincia all’altra della patria italiana.

  1. Documenti e schiarimenti, ix.
  2. Ibid.
  3. Ibid., viii