Vai al contenuto

Pagina:Gioberti - Del rinnovamento civile d'Italia, vol. 1, 1911 - BEIC 1832099.djvu/313

Da Wikisource.

libro primo - capitolo decimo 307


confini»1 ; il che è una disdetta formale del voto popolare e del decreto parlamentare. Distrugge la seconda, riconoscendo per validi e consacrando i capitoli del congresso di Vienna2 che ne sono la formal violazione, e lascia i popoli testé congiunti all’arbitrio del vincitore. Rispetto agli usciti, l’Azeglio ottenne bensí un atto di ribenedizione, ma tale che non salva il decoro dei capitoli, poiché ne è escluso, non vi è pur menzionato, e uscí fuori in forma di semplice proclama soscritto dal generale austriaco sei giorni dopo il pubblicato accordo3. Né l’indulto comprende gli esuli dei ducati; e quanto agli altri, è piú apparente che effettivo, escludendo gli uomini piú illustri e benemeriti, specialmente fra i milanesi. Cosicché per tutte queste ragioni la pace fu in se stessa non mica onorevole ma ignobile: per tale fu giudicata dai savi e verrá senza appello sentenziata dalla storia.

Resta a vedere se fosse almeno scusata dalla necessitá, la quale certo non ebbe luogo, se l’Austria poteva indursi a partiti piú ragionevoli. Quando si vogliono misurare le condizioni ottenibili da un potentato, bisogna esaminare i suoi interessi. Due erano quelli dell’Austria: l’uno di conservare i frutti principali della vittoria, l’altro di non metterli in compromesso per amor di altri vantaggi di rilievo affatto secondario o piú apparenti che effettivi. Ora il frutto principale e sostanziale della vittoria era il mantenimento degli antichi domini; e quando l’Austria avesse avuto l’intento su questo punto, ella si potea costringere a cedere sulle altre parti. Bastava al primo effetto dichiarare rimessi i confini vigenti innanzi alla guerra, senza parlar di rinunzia né di atti viennesi4. Questo mezzo termine soddisfaceva a ciascuno, poiché l’Austria ci aveva espressamente il fatto suo e il Piemonte salvava tacitamente il diritto. Il perdono dovea essere universale e specificato nell’accordo, guarentite le franchigie alle provincie circompadane, il rifacimento delle spese

  1. Art. 4. — Histoire des négociations, p. 189.
  2. Art. 3, 4 (ibid.).
  3. Ibid., pp. 195-198
  4. Questo modo, se ben mi appongo, fu suggerito dall’Inghilterra.