Pagina:Giuseppe Aliani, Educazione della donne 1922.djvu/152

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Un nuovo ordinamento è stato dato all’istruzione primaria e popolare per effetto della legge del 4 giugno 1911, n. 487, con la quale tutte le scuole elementari dei comuni che non sono capiluoghi di provincia o capiluoghi di circondari sono passate, salvo alcune eccezioni, alla dipendenza dell’Amministrazione scolastica provinciale. Si è così fatto un gran passo per l’avocazione completa della scuola elementare allo Stato, vagheggiata da tutti coloro cui sta a cuore il benessere della patria e delle libere istituzioni; ma l’istruzione e l’educazione del popolo potrà progredire soltanto quando si sarà istituita una scuola popolare che sia fine a sè stessa.

Con l’ordinamento presente si può dare un assetto definitivo alla scuola elementare fino alla 4ª classe, obbligatoria in tutti i comuni, qualora la macchina dell’Amministrazione scolastica sia resa meno pesante e più spedita ed efficace, e si trovi modo per obbligare i comuni a non negare i locali e l’arredamento scolastico.

I membri elettivi dell’Amministrazione scolastica provinciale sono troppi, e spesso avviene che agl’interessi generali si sovrappongono quelli particolari degli enti e delle persone che essi rappresentano; la disciplina degl’insegnanti ha bisogno di essere mantenuta con efficaci disposizioni, le attribuzioni del capo dell’Amministrazione devono essere aumentate, affinchè egli sia più libero e indipendente e i provvedimenti necessari più pronti ed efficaci; questi ed altri ritocchi sono necessari alla legge del 4 giugno 1911.