Pagina:Gli antichi statuti municipali di Montevarchi.djvu/12

Da Wikisource.

giovedì li mettevano in piazza, dove rimanere dovevano da mattina a sera e che dovevano servire a misurare il grano e tutti gli altri cereali, legumi e biade che si vendevano nel mercato, con esclusione di qualunque altra misura.

Nessun mercante poteva comprare o far comprare grano o altre biade, nè andare incontro a chi veniva al mercato o vi recava mercanzie, innazi l’ora di nona: lo stretto divieto si faceva ai trecconi e traccole riguardo ai commestibili; anzi a costoro fu espressamente proibito in uno statuto posteriore di andare il giovedì a comprare fuori dal castello biade o commestibili, ma ogni compra di tali generi doveva farsi nel mercato. Non si potevano in detto giorno vendere fuori dalle porte di Montevarchi ova, cacio e polli. Non si potevano tenere bestie di sorta davanti alle case altrui o davanti alle chiese e al palazzo del potestà; e questo deve intendersi per le bestie da soma e da cavalcare, perchè le bestie da vendere dovevano condursi nel mercatale.

E perchè fosse libero a qualunque persona di venire al mercato, fu prescritto che i debitori sottoposti ad esecuzione reale non potessero esser gravati il giovedì mentre andavano e tornavano dal mercato; disposizione confermata anche negli stattuti più moderni.

Per evitare l’ingombro della piazza, con la riforma del 1428 fu ordinato a coloro che venivano di fuori il giovedì per vendere mercanzie a Montevarchi, di stare e tenere le merci in detta piazza soltanto nella metà di questa verso la chiesa di S. Lorenzo, dovendo l’altra metà restar libera per la vendita dei cereali. E a proposito di ingombri e di ordinamento del mercato, mi piace di riferire testualmente il capo 5 della riforma del 5 agosto 1500.