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256 discorsi del reggimento di Firenze


venissino nel ricorso sarebbono assoluti piú tosto con sua riputazione che con carico. E1 modo del giudicare colle polizze è necessario per la ragione medesima, perché el medesimo respetto che impedisce el magistrato a non determinarne da sé, impedirebbe anche quelli del ricorso a dire e’ loro pareri liberamente; ed el tempo lungo di uno mese, la facultá dello udire lo accusato, el parlarne in tanto tempo insieme l’uno collo altro e lo essere uomini pure assai eletti, farebbe che le sentenzie si darebbono con buona discussione, e massime che nella cittá nostra è naturale la clemenzia alla quale si vede piú tosto pendere li animi delli uomini che altrimenti; e dove el sospetto o la furia non operi per avere poco tempo, si vede che le cose si vanno mollificando e reducendo ad umanitá. El partito de’ tre quinti è introdotto perché quello de’ dua terzi è tanto stretto che non venendo spesse volte vinto, si riducono poi li uomini per stracchi e per tedio a uno modo di mezzo el quale è ingiusto e contiene o troppa pena o poca pena; e però è introdotto alquanto piú largo, ma non giá con tanta larghezza che e’ sia disordinato; ed è questo cosí in favore dello accusato come in disfavore, perché se e’ tre quinti lo potranno condannare, lo potranno anche e’ tre quinti assolvere.

Resta, sendo dato giudicio sopra a’ privati e sopra alli altri magistrati, vedere se o che giudicio abbi a essere sopra el gonfaloniere a vita durante el magistrato suo; aspettasi nelli altri a giudicarlo che li eschino, il che in lui non si può fare avendo a essere a quella medesima ora fuora di magistrato che di vita: vietalo da uno canto la degnitá del magistrato e la autoritá sua che non patisce che li abbi a essere tuttodí aburattato e straziato; da altro la utilitá della cittá, acciò che e’ non abbi troppa sicurtá, lo permette. E però per satisfare all’uno e lo altro respetto, io ordinerei che e’ non avessi superiore alcuno, eccetto che fussi in potestá di ciascuno de’ signori proporre a el senato tutto, sanza e’ collegi, ogni pena sopra di lui, o di privazione o di danari o di vita o di altro, la quale si avessi a vincere per e’ dua terzi di loro, non potendo però alcuno di loro proporla se non una volta per