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Pagina:Guicciardini, Francesco – Storia d'Italia, Vol. II, 1929 – BEIC 1846262.djvu/21

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libro quinto ‐ cap. iv 15

del pontefice e del Valentino, non pagavano al re, con tutto che ne facesse grande instanza, il residuo de’ danari prestati loro dal duca di Milano, né quegli che e’ pretendeva dovere avere per conto de’ svizzeri mandati contro a Pisa; perché avendo i fiorentini negato di pagare loro, secondo che a Milano aveano convenuto col cardinale di Roano, una paga per ritornarsene alla patria, perché si erano partiti molti dí prima che avessino finito di servire lo stipendio ricevuto, il re, per conservarsi benevola quella nazione, l’aveva pagata del suo proprio: e gli dimandava con grande acerbitá di parole, non ammettendo scusa alcuna della impotenza loro. Alle quali cose faceva piú difficile il provedere la discordia civile, nata da’ disordini del governo popolare, nel quale, non essendo alcuno che avesse cura ferma delle cose, e molti de’ cittadini principali sospetti, o come amici de’ Medici o come desiderosi di altra forma di governo, si reggevano piú con confusione che con consiglio. Onde non facendo provisione alle dimande del re, anzi lasciate passare senza effetto le dilazioni impetrate da lui, l’aveano acceso in gravissima indegnazione; dimandando, oltre a questo, che si preparassino a dargli i danari e gli aiuti promessi per la impresa di Napoli, perché se bene, secondo le convenzioni, non si doveano se non dopo la recuperazione di Pisa, doversi in quanto a lui avere per recuperata, poiché per colpa loro era proceduto il non ottenerla: movendolo o la cupiditá de’ danari, de’ quali era per natura molto amatore, o lo sdegno che ne’ tempi conceduti loro non gli aveano pagati o l’essergli persuaso che, per i disordini del governo e per i molti amici che v’aveano i Medici, non poteva nelle occorrenze sue fare fondamento alcuno in quella cittá. E per condurgli con l’asprezza e con l’acerbitá a quello a che non gli conduceva l’autoritá usava publicamente sinistri termini allo imbasciadore che aveano appresso a lui, affermando non essere piú tenuto alla loro protezione, perché avendo essi mancato di adempiere la capitolazione fatta a Milano, poiché non gli avevano pagati a’ tempi promessi i danari convenuti in quella, non era obligato a osservarla loro: per il che, essendo per