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Pagina:Il Ducato di Trento nei secoli XI e XII.djvu/41

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dello Stato era forse più propizia che non in qualunque altro secolo posteriore.

Attesa la fusione dei diritti e dei beni della chiesa e dello stato, tre fonti di rendita pubblica esistevano, la rendita di pretta origine ecclesiastica che fornivano le decime e le offerte; gli allodii dell’episcopato, acquistati sia per donazioni, sia per disposizioni testamentarie, sia per compere; finalmente i beni e le entrate proprie dello Stato, quali erano le regalie delle miniere e della zecca, i dazii, i teloni, i contributi giurisdizionali, le entrate dei castelli, curie e corti che amministravano i gastaldioni, e i tributi e côlte che prestavano i comuni, beni e rendite che in buona parte passarono successivamente per infeudazioni alle potenti famiglie che seppero trarre profitto dagli imbarazzi del Principato e dalla debolezza de’ suoi rettori per avvantaggiare se stesse.

Il sistema finanziario rifletteva l’universale confusione e sminuzzamento dei diritti e pretesi e riconosciuti, come ci viene fatto palese dallo stesso Codice Vanghiano, che ricorda tutti i seguenti titoli di percezione: Albergaria, Arimannia, Bannum, Bonum, Buscaticum, Collecta, Colta e Biscolta, Conditio, Dacia, Datio, Daderia, Decima, Districtus, Famulatus, Fictus dominii, Fictus terrarum, Fodrum, Herbaticum, Honorantia, Minella, Munera, Opera, Pixonaticum, Placitum, Preces, Regula, Ripaticum, Scaria, Scufium, Servitia, Sylvania, Talea Pascolaticum.

E per dilucidare questo argomento meglio non saprei fare che riportarmi a quello che ne scrisse il dotto King nel proemio alla terza parte del codice.

• Non è più possibile determinare nè la precisa significazione, nè la quantità delle enumerate prestazioni, perchè mancano i ruoli delle obbligazioni. A quel tempo non si avevano principii generali che dichiarassero con certezza la natura del debitore e l’ammontare del debito. Mentre in alcuni luoghi e per alcuni contribuenti i nobili ed i ministeriali erano esenti, in altri vi erano espressamente compresi. Per esempio: il Placitum: valeva dove uno dove sei moggia di frumento, ed altresì sta scritto — scit quod solvebat placitum, sed nescit quantitatem— e bene spesso dovevasi ricorrere alla deposizione di sette o di dodici giurati per comprovare l’obbligo di un comune o di una persona a prestare un dato tributo. Per la qual cosa asserisco essere assioma