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IL BUON CUORE 237


Il “motu proprio„

per il riordinamento delle feste

Ecco il testo italiano ufficiale e completo del motu proprio pontificio:

I Romani Pontefici, supremi Custodi e Moderatori della Disciplina Ecclesiastica, usarono sempre, quante volte il bene del popolo cristiano lo consigliasse, di allargare benignamente le leggi dei Sacri Canoni. Anche Noi, come già altre cose stimammo doversi mutare per le mutate condizioni dei tempi e della civil società, così pure al presente riteniamo di dovere per le speciali circostanze dell’età nostra, apportare qualche opportuno temperamento alla legge ecclesiastica sull’osservanza dei giorni festivi di precetto. Imperocchè con meravigliosa celerità gli uomini percorrono, adesso per terra e per mare le più grandi distanze, e per la maggior speditezza dei viaggi trovano più facile accesso in quelle nazioni presso le quali minore è il numero delle feste di precetto. Anche gli aumentati commerci, la più affrettata trattazione dei negozi sembrano risentire qualche danno dai ritardi frapposti dalla frequenza dei giorni festivi. Il costo infine crescente di giorno in giorno delle cose più necessarie alla vita aggiunge nuovo eccitamento a che non venga troppo spesso interrotta l’opera servile di coloro che dal lavoro ritraggono il proprio sostentamento.

Per tali motivi reiterate suppliche vennero, specialmente in questi ultimi tempi, rivolte alla Santa Sede perchè venisse diminuito il numero delle feste di precetto.

Queste cose tutte avendo presenti, è sembrato a Noi, che abbiamo a cuore la salute del popolo cristiano, consiglio sommamente opportuno di diminuire i giorni festivi dichiarati dalla Chiesa di precetto.

Pertanto di Motu proprio, e dopo matura Nostra deliberazione, udito il parere de’ Nostri Venerabili Fratelli, Cardinali di S. R. C. che attendono alla codificazione delle leggi ecclesiastiche, prescriviamo intorno ai giorni festivi, quanto segue:

I. Il precetto ecclesiastico di ascoltare la Santa Messa e di astenersi dalle opere servili, rimane in vigore soltanto per i giorni seguenti: Tutte e singole le Domeniche, la festa della Natività, della Circoncisione, dell’Epifania, e dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, dell’Immacolata Concezione e dell’Assunzione di Maria SS. Madre di Dio, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, e finalmente di tutti i Santi;

II. Le feste di S. Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria, e.della Natività di S. Giovanni Battista, ambedue con ottava, verranno celebrate, come in sede propria, la prima, nella domenica susseguente al giorno 19 marzo, ferma rimanendo la festa al 19 marzo se questo cada in giorno di domenica; l’altra nella domenica antecedente alla festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. La festa poi del Corpus Domini, ugualmente con ottava privilegiata, verrà celebrata come in sede propria nella domenica dopo la Santissima Trinità, ri-
manendo stabilita la feria VI, fra l’ottava, per la festa del SS. Cuore di Gesù;

III. Al precetto ecclesiastico detto di sopra non vanno soggette le feste dei Patroni. Gli Ordinari, per altro possono trasferirne la solennità esteriore alla domenica prossimamente seguente;

IV. Se in qualche luogo taluna delle feste indicate sia stata legittimamente abolita o trasferita, nulla venga innovato, senza aver consultato la Sede Apostolica. Se poi in qualche nazione o regione, i Vescovi ritengano di dover conservare taluna delle feste abrogate, ne riferiscano alla Santa Sede;

V. Che se con taluna delle feste che vogliamo conservate, coincida un giorno consacrato all’astinanza ed al digiuno, dispensiamo da entrambi, e concediamo la stessa dispensa anche per le feste dei Patroni, abolite con questa nostra legge, se tuttavia accada che vengano celebrate solennemente e con grande concorso di popolo.

Nel porgere questo nuovo attestato di Apostolica sollecitudine, Noi nutriamo certa speranza, che tutti i fedeli anche in quei giorni, che ora togliamo dal numero delle feste di stretto precetto non meno che per l’innanzi renderanno testimonianza della loro pietà verso Dio e della loro venerazione verso i Santi, e che nelle altre feste, che dalla Chiesa vengono conservate, cureranno, con maggiore diligenza che per lo passato, l’osservanza del precetto.

Dato a Roma presso S. Pietro, nel giorno 2 del mese di luglio del 1911, anno ottavo del Nostro Pontificato.


Commentando questo motu proprio, l’Osservatore romano scrive che esso è prova di quella sollecitudine che i Romani Pontefici dimostrarono in ogni tempo seguendo passo passo lo svolgimento della vita sociale, tenendo conto delle circostanze dei tempi e dal sorgere dei nuovi bisogni. La Chiesa con il nuovo motu proprio risponde ai suoi maligni denigratori, sempre pronti ad accusare di soverchio rigore e di sacrificare all’adempimento dei doveri spirituali i materiali interessi del popolo: la Chiesa, che delle classi più umili fu in ogni tempo la patrona più vigile e più amorosa, risponde ancora una volta trionfalmente con l’eloquenza dei fatti, dimostrando ad essi quanto le loro accuse siano gratuite e menzognere e dicendo in pari tempo alle stesse classi lavoratrici che esse hanno in lei una madre pietosa, la quale con tenera sollecitudine vede le loro strettezze, si preoccupa dei loro materiali bisogni. Essa, che vorrebbe vedere i suoi figli sempre più numerosi accorrere ai sacri templi e raccogliersi intorno agli altari nei giorni da lei destinati alla celebrazione di certe maggiori solennità, cerca poi ogni mezzo, e fa quanto può per distoglierli il meno possibile da quel lavoro giornaliero che essa stessa santifica e benedice e al quale essi debbono chiedere l’onorato sostentamento delle loro famiglie.

L’Osservatore romano conclude augurandosi che le classi lavoratrici rispondano con una maggiore assiduità alla celebrazione dei santi riti della Chiesa.