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80 Federico Vicario


nario”. Le raccomandazioni della circolare non trovano immediato riscontro, nella realtà f riulana, ma la situazione cambia però, sostanzialmente, con l’approvazione della legge n. 15 del 22 marzo del 1996, il primo provvedimento che aff ronta, nel suo complesso, la questione della tutela e della promozione della lingua f riulana. All’interno di tale normativa, che porta il titolo di Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura f riulane e istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie, normativa che si rifà ai principi della Carta europea sulle lingue di minoranza, ampio spazio è dedicato alla scuola.1

Al di là del riconoscimento dei diritti linguistici, grazie all’applicazione di questa legge e ad una certa disponibilità di finanziamenti, numerosi sono i progetti e le attività che le scuole mettono in campo, da sole o collegandosi in rete, per garantire una presenza della lingua regionale nei piani dell’offerta formativa.

Ulteriore passo avanti, per il riconoscimento della lingua f riulana e anche per la sua presenza nella scuola, si ha con la legge statale 482 del 1999 – in particolare con le previsioni dell’art. 4 –, legge ben nota a quanti si occupano di minoranze linguistiche e alla quale abbiamo dedicato in Università, nel dicembre del 2009, un convegno per i dieci anni della sua promulgazione.2 Tra i passaggi più importanti dell’art. 4 della legge si parla dell’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative (quindi dell’uso della lingua veicolare: non solo lezioni di f riulano, ma lezioni in f riulano), come anche dello svolgimento delle attività nell’“orario curricolare complessivo” (quindi non in orario extracurricolare pomeridiano, come spesso accadeva). Le disposizioni della legge 482 riguardano la scuola dell’obbligo, infanzia, primaria e secondaria di primo grado; per sostenere una presenza del f riulano anche nella secondaria di secondo grado, alcuni progetti sono stati avviati, da un paio d’anni, in una decina di scuole superiori della provincia di Udine, con percorsi formativi e di approfondimento proposti con il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Punto controverso nell’applicazione della legge, come chiarirò tra poco, è risultato anche la questione sulla scelta di avvalersi dell’insegnamento della lingua minoritaria. Nel comma 2 dell’art. 4 della stessa 482 si trova il riferimento alle “richieste dei genitori” e il successivo comma 5 esplicita che “al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della lingua della minoranza”. Le famiglie hanno il diritto di chiedere l’insegnamento del f riulano, insomma,

le istituzioni scolastiche hanno il dovere di provvedervi.

  1. Alla questione è dedicato tutto il Capo III “Studio della lingua e della cultura friulane nelle scuole dell’obbligo”, artt. 27 e 28, oltre a numerosi riferimenti in altri luoghi.
  2. Gli Atti del convegno sono stati recentemente pubblicati, a cura dello scrivente, dalla Forum Editrice Universitaria Udinese, cf. Vicario (2011).