mercato nelle due settimane antecedenti ad ogni emanazione di tariffa. Ma se ciò non è possibile, bisogna rinunziare alla legge, o alla pretesa di esser giusti. E come pretendere di esser tali, se in onta a tuttociò, esiste un’altra legge in suo pieno vigore, richiamata pure dalla Notificazione del 16 Decembre 1865 in cui è comminato l’obbligo ai fornaj di tenere una scorta in grano ed in farina proporzionata al rispettivo consumo di ciascun forno per due mesi intieri? E non è per questa legge che ogni fornajo deve spendere varie migliaia di scudi in acquisto di una quantità di grano, e deve lasciare al capriccio della legge tariffale il dubbio di rimborsarsene intieramente quando ue farà tanto pane? Con qua! senso di giustizia si potrà imporre di vendere al prezzo di oggi quella merce che voi avete obbligalo di comperare due mesi indietro? Non valga il dire che il dubbio di rimborso può riuscire se una volta a danno, l’altra a vantaggio; perchè se alcuna volta s’incogliesso nel vantaggio, è questo dovuto per giustizia sul rischio del detrimento così facile della merce, per l’impiego del capitale impiegato fino a che come pane non si espone alla vendila ed al rimborso, talvolta più settimane dopo la vendila. Non valga pure l’invocare i tempi trascorsi della esistenza di questa legge, per giustificare la presente Notificazione che l’ha rinvigorita. È una accusa d’inciviltà