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confondere l’idea della virtù con quella del vizio li seguenti giornali, cioè: La Gazzetta del Popolo - L’Opinione - La Strega o Maga - Il Fischietto - L’Italia e Popolo - Il Monitore de’ Comuni Italiani; e ciò senza derogare a quelle altro proibizioni che da alcuni di Noi vennero fatte o saranno per farsi nelle rispettive Nostre Diocesi.


V.

Tutti questi libri e giornali non potranno stamparsi, leggersi, diffondersi, imprestarsi, ritenersi, senza incorrere rispettivamente le pene sovra indicate, e chiunque ritenendoli ne abbia la libera disposizione, dovrà consegnarli o farli consegnare agli Ordinarii della Diocesi. Tolleriamo tuttavia quanto ai giornali che, ove qualche degna ragione così suggerisca, possano essi darsi alle fiamme.

Non inchiudiamo in questa Nostra proibizione li Vicarii foranei, e li Magistrati dell’Ordine amministrativo o giudiziario, che possono essere chiamati ad esaminar tali scritti in esercizio di loro incumbenza.


VI.

Crediamo dover fare qui speciale menzione dei trattati di Diritto Canonico, testé condannati dal


    quae famae proximorum, et praesertim Ecclesiasticorum et Principum detrahunt, bonisque moribos et christianae disciplinae sunt contraria, expungantur».