Pagina:In adempimento del gravissimo dovere.pdf/9

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IX.

Dovendo gli Ecclesiastici tanto secolari che regolari precedere i laici, nell’esercizio d’ogni cristiana virtù, ed in ispecie nell’obbedienza alle prescrizioni della Chiesa, come già loro ricordammo altra volta1, dichiariamo che sono essi obbligati a sottoporre qualunque loro produzione, sia in nome proprio che in nome altrui, alla preventiva revisione del proprio Ordinario, od almeno di quello del luogo ove s’intende stampare la produzione stessa, e che operando altrimenti incorreranno nelle pene canoniche2.


X.

Ricordiamo agli editori tutti la tremenda risponsabilità che si assumono nel pubblicare una produzione qualunque che possa nuocere alla religione ed alla morale, e il conto rigorosissimo che dovranno rendere a Dio di tutto il male che possa derivarne al prossimo sì di presente che in avvenire. Per conseguenza li esortiamo e scongiuriamo a voler presentare i loro scritti alla revisione ecclesiastica, non solo quando si tratti di Bibbie, di Catechismi, di libri liturgici, o di preghiere, ma

  1. Pastorale latina de’ Vescovi della Provincia torinese, pag. 8.
  2. Reg. 10 dell’Indice ed il disposto del Concilio Lateranese.