Pagina:Isernia - Istoria di Benevento II.djvu/244

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stinte giurisdizioni introdotte dal governo pontificio, ed elessero a reggere la città 16 cittadini che tolsero il nome di municipalisti, e furono il marchese Giuseppe Pacca, che prese il titolo di presidente, e i signori Ignazio Zambelli, Nicola Colle, il marchese Giacomo Mosti, Giovanni Tomaselli, Giovanni Torre, Vincenzo Battaglia, Carlo Pellegrini, Vincenzo de Longis, Domenico Simone, Mattia del Grosso, cittadini beneventani, e Donato Reale della terra della Riccia. Tutti costoro esercitavano un potere assoluto nelle materie politiche ed amministrative, e furono in appresso ridotti a sette.

Per trattare poi le cause civili e criminali furono istituiti tre Tribunali secondo l’usanza dei tempi. Il primo detto della Pace, si compose di due giudici, che furono Nicola Luigi d’Aversa per Benevento, e Filippo Rossi per il contado, i quali con breve e facile procedimento decidevano le cause civili. Da questo tribunale di primo grado di giurisdizione si produceva appello al secondo detto della conciliazione, composto da Giuseppe Marzullo presidente, e dai giudici Pasquale la Valle e Vincenzo Battaglia, che dopo aver udite le parti senza avvocati o procuratori, emettevano le loro sentenze. Da questi infine si faceva appello al terzo tribunale denominato superiore, e che ora si direbbe di terza istanza, del quale era presidente Antonio Buonopane, e giudici Tommaso Marano e Francesco Zoppoli, e ad esso incombeva di proporre le cause alla decisione ultima e irrevocabile del Tribunale supremo, che in tutte le sue decisioni dovea far uso del vocabolo invito, invece di vogliamo, comandiamo, ordiniamo, locuzioni adoperate per lo innanzi nelle sentenze emanate dal potere giudiziario. Questo terzo tribunale prese a decidere precariamente anche le cause criminali, e dico precariamente, perchè si facea pensiero d’istituire per queste cause un altro tribunale con 60 giurati eletti da tutti gli ordini della cittadinanza, i quali, nei mesi statuiti, dovessero alternativamente, in numero di quattro per volta, giudicare le cause criminali, ma un tale tribunale non fu poi fondato, stante la corta durata del dominio francese.