Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/113

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110 introduzione

ta pompa ora rivestito dell’abito imperiale, e nell’Oriente incoronato dai Patriarchi. Appena asceso al trono, emanava un manifesto diretto al Senato, col quale prometteva giusto e savio governo.

§ 160. Un Senato rimane in Roma, ed un Senato si istituisce a Costantinopoli, ma l’Assemblea Senatoria ha perduto pressochè tutte le sue politiche attribuzioni. Più che altro è un Consiglio Comunale, che dirige gli affari economici della città; qualche volta gli Imperatori lo consultano ancora, ma non per obbligo; sotto Leone il Filosofo, la sua cooperazione al Governo cessa affatto; rimane Tribunale Criminale, presieduto dal Prefetto della Città, e giudica i delitti sottoposti al suo esame dall’Imperatore.

§. 161. Il nome di Console, occorre sempre; un Console abita a Roma, ed uno a Costantinopoli. Questi Consoli sono eletti dagli Imperatori sulla proposizione del Senato, ed hanno come principale loro attribuzione, la facoltà di autenticare con la loro presenza, e cooperazione alcuni atti solenni, esempigrazia le manomissioni. Giustiniano tolse ai Consoli anche questo ufficio; nessun privato, da quell’Imperatore in poi, fu più Console; Console perpetuo divenne l’Imperatore.

§. 162. L’Imperatore delegava il suo potere a più Magistrati, che erano suoi ufficiali. Costoro ricevevano un salario; venivano nominati a tempo, ma l’Imperatore suoleva confermarli, quando non gli davano motivo di malcontento. Una rigorosa gerarchia, che era delitto il violare, fu stabilita per questi Impiegati; e l’almanacco di Corte, che si pubblicava ogni anno (laterculus, commentarius principis), conteneva l’elenco di essi. In primo luogo venivano gli Illustrissimi o Nobilissimi; godevano di questo titolo di dignità i membri della famiglia Imperiale, e quei personaggi eminenti, cui il principe per onore avevalo conferito. Ad essi tenevano dietro i Patricii excelsi viri, sublimis honor); così chiamavansi persone rivestite di una nobiltà personale dall’Imperatore, in ricompensa dei servigj prestati nello esercizio degli ufficj più dignitosi. In