Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/122

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introduzione 119

questi cinque Scrittori, erano dunque quelle più familiari, quelle che si trovavano nelle librerie di tutti, e quelle avute in maggior conto. La citata Costituzione di Teodosio II e di Valentiniano III, seguitando l’opinione pubblica, e rincarando sulla medesima, ordinò che quando occorressero questioni giuridiche trattate da questi cinque Giureconsulti (Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino, e Gajo), i Giudici si conformassero alla risoluzione che costoro ne davano, trascurando quella di qualunque altro Giureconsulto; che se quei cinque non fossero stati unanimi nel risolvere la questione, si contasse il numero dei voti, e si seguitasse l’opinione della maggiorità; che in caso di parità di voti contrarj, dovesse prevalere quella opinione per la quale stava Papiniano (la cui autorità doveva cedere soltanto a quella contraria di due, fra i cinque Giureconsulti surricordati); che se finalmente, Papiniano non avesse trattato la questione, e gli altri quattro Giureconsulti fossero stati divisi, due per una parte, due per l’altra; il Giudice potesse seguitare l’opinione, che in sua coscienza reputava migliore. Con la Istituzione di questa specie di Tribunale di morti, presieduto per così dire da Papiniano, fatto unico nella Storia del Diritto, non si venne già a vietare ai Causidici ed ai Giudici di consultare le opere di altri Giureconsulti, diversi da questi cinque, nè di valersi delle loro dottrine, e di seguitare quelle teoriche che il maggior numero professava, quando quelle teoriche e quelle dottrine fossero relative a questioni che i cinque prescelti non trattavano. Soltanto era inibito di dare autorità alle dottrine dei Giureconsulti privi dell’jus respondendi; e di contare i voti, di quelli aventi quel Diritto, nelle questioni trattate da Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gajo. E siccome Gajo durante la sua vita, non aveva goduto dall’jus respondendi, la Costituzione di Teodosio II. e di Valentiniano III, tante volte citata, accordò autorità ai suoi scritti, con separata e particolare menzione. Questa Costituzione conferisce autorità uguale a quella conceduta all’opere di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Modestino e Gajo, anche alle opere dei Giureconsulti, che erano