Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/123

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120 introduzione

adottate o spiegate da questi cinque; ma non potevano essere citate, che sopra manoscritti approvati.

§. 171. Oltrechè agli Scritti dei Giureconsulti Classici, fu detto poc’anzi, che si ricorreva alle Costituzioni degli Imperatori. Queste venivano allegate per i casi analoghi a quelli in esse contemplate, e venivano considerate quasi fossero leggi generali, quando gli Imperatori avevano dichiarato che tale era il loro intendimento; in mancanza di siffatta espressa dichiarazione non potevano valere come una lex generalis. Se poi la Costituzione aveva il nome di Editto (inserto edicto vocabuli), si considerava per questo solo qual legge generale. Laonde, adesso non era più rimesso all’arbitrio dei giudici il decidere, se una data Costituzione avesse da considerarsi qual lex generalis, o piuttosto come una delle constitutiones personales.

§. 172. L’uso di queste Costituzioni Imperiali era reso difficile dal loro numero, dalla rarità delle copie di esse, e dalla mancanza di una raccolta delle medesime. Ai tempi di Marco Aurelio fu tanto sentita tal difficoltà, che Papirio Giusto fece una Collezione dei Rescritti di quell’Imperatore; e le Pandette contengono diversi passi di una opera di Paolo, che sembra fosse una Collezione dei Decreti Imperiali. Ma lavori di questo genere, e più comprensivi, furono fatti da Gregorio ed Ermogene, Giureconsulti che vissero alla fine del Regno di Diocleziano, od al principio di quello di Costantino. Questi lavori furono chiamati Codici; essi contenevano dei Rescritti degli Imperatori che precederono Costantino, ma a frammenti; che nel Codice Gregoriano erano distribuiti in un certo numero, a noi ignoto, di libri e titoli, con l’ordine dell’Editto Perpetuo; e nel Codice Ermogeniano, in un certo numero di titoli e rubriche. Del resto, poche notizie abbiamo su questi due Codici; quello che ci rimane dei medesimi, è l’estratto brevissimo che ne occorre nel Breviarium Alaricianum, e li troviamo talora citati nei frammenti Vaticani, nella Collatio Mosaicarum et Romanarum legum, e nella Consultatio veteris Jurisconsulti. Ma possediamo molte delle Costituzioni che racchiudevano, le quali stanno riferite nel Codice Giustinianeo. Comunemente il Codice Gre-