Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/128

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introduzione 125

chite di una Interpretatio, specie di Commentario scritto dagli stessi Compilatori, in latino Barbaro, e che nel Medio Evo fu copiato talora, senza il testo. Il Breviario ci fu trasmesso in molti manoscritti più o meno completi, alcuni dei quali contengono materie estranee al medesimo.

3.° La lex Romana Burgundionum, è la legge per i sudditi Romani della Borgogna, ordinata dal Re Sigismondo nel 517. Questa Compilazione è fatta per la massima parte sulle vere e legittime fonti del Diritto Romano; contiene 47 titoli, i quali accolgono frammenti generalmente inalterati e genuini; e perciò cotal Raccolta è stimata più delle altre, di consimile genere. Questa Lex Romana è stata chiamata lungamente, e da taluno è chiamata tuttora, con l’improprio titolo di Papiani liber Responsorum o Responsa Papiani, nome attribuitole per errore dal Cujacio. Egli aveva un Breviarium Alaricianum completo, il quale per conseguenza terminava con un piccolo frammento di Papiniano, il cui nome per abbreviatura o per shaglio era scritto Papiano; in seguito a questo frammento, e senza indicazione alcuna che cominciasse ua altra opera, stava la lex Romana Burgundionum: il Cujacio pensò che quel frammento e questa Lex, fossero un opera sola di un Giureconsulto Papiano (che taluno pretese essere vissuto nel 6.° Secolo,) e la pubblicò nel 1556, col titolo erroneo sopraindicato. Ben presto riconobbe il suo errore, e lo corresse in una nuova edizione (del 1586), ma il nome sbagliato rimase.

CAPITOLO III.

Stato della Giurisprudenza

§. 178. Nel 5° Secolo, come abbiamo già fatto presentire, la Scienza versava in grande decadimento. Da Alessandro Severo fino a Giustiniano, appena quattro Giureconsulti celebri troviamo ricordati, Carisio, Giulio Aquila, Gregorio ed Ermogene, ed ancora i due primi, non è ben certo se appartengano