Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/141

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138 introduzione

Pandette, il Codice, e le Novelle vi sono di frequente citate. In quattro libri ivi si tratta delle Persone, dei Contratti, dei Delitti, e della Procedura. Il Brachylogus contiene una esposizione compendiosa e sistematica del Diritto Romano, ove sono tenute a guida le Istituzioni di Giustiniano; si è preteso da taluno che Irnerio ne fosse l’autore. Degli Scolii sull’estratto che per Giuliano fu fatto delle Novelle, delle Glosse sulle Istituzioni, gli uni e le altre trovati nella Biblioteca di Torino, e pubblicati dal Savigny, sono lavori sul Diritto Romano anteriori anche al Brachylogus, ed al libro Petri Exceptiones. Il Diritto Romano fu dunque sempre in vigore in Europa, e sempre ebbe cultori; l’autorità del Clero che lo preferiva alle leggi dei Barbari, gli fece trovare accoglienza eziandio in paesi, che non erano stati mai sottoposti alla Romana dominazione. Ma esso languiva, e per così dire menava una vita stentata e presso che inerte, quando nel 12.° Secolo lo vediamo sorgere da quella specie di letargo, essere objetto dello studio di tutte le persone più colte, e per ultimo reggere qual legge vivente i paesi più civili di Europa.

§. 202. Questo stupendo risorgimento del Diritto Romano ebbe principio in Italia. Sul terminare del 10.° Secolo, l’Italia cominciava a riaversi dalla diuturna oppressione barbarica; il commercio e le arti vi rifiorivano, il ben essere materiale vi ritornava; e per questo di nuovo si rivolgevano le menti agli studj. Per regolare le molte relazioni giuridiche, i numerosi negozj, conseguenza della rediviva attività commerciale ed industriale, una Legislazione era un bisogno. Faceva di mestieri o creare una Legislazione locale nuova, o ritornare a studiare profondamente quella Romana. Quest’ultima via fu prescelta dalle neonate Repubbliche Italiane, e perchè il Diritto Romano non era mai sparito del tutto in Italia, e perchè l’uso allora generale della lingua latina negli affari tutti sì profani che sacri, contribuiva a fare popolare una Legislazione scritta in quella lingua. Aggiungasi che gli Italiani sentivano di essere i legittimi eredi del sapere Romano, e per poco che si volessero sollevare sulle meschine norme della pratica, doveveno ricorrere ai ricordi della civile Legislazione di Roma.