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152 introduzione

partengono a tutti, od a certe persone privilegiate; e sotto il punto di vista dell’estensione objettiva, si distinguono in Assoluti e Relativi, secondo che si possono far valere contro chiunque, o contro una determinata persona.

c) Per riguardo all’objetto cui si riferiscono, i Diritti si distinguono in Personali e Patrimoniali.

i. Diconsi Personali, quelli che hanno per objetto delle Persone.

ii. Patrimoniali, quelle che hanno per objetto il Patrimonio, cioè i beni, le sostanze.

i. I Diritti Personali sono di due specie:

α) Diritti di Condizione Civile.

β) Diritti di Famiglia.

α) I Diritti di condizione civile, sono relativi alla posizione civile, alla capacità giuridica, che la legge riconosce nel privato: alla sua personalità giuridica o civile. La persona nostra è l’objetto di questi Diritti; chiedendo che sieno riconosciuti, si chiede che sia riconosciuta la nostra persona. Al Governo spetta quella recognizione, importantissima pei privati; imperocchè è per la medesima, che è determinata la respettiva loro capacità all’esercizio dei Diritti.

β) I Diritti di famiglia, sono Diritti che ci appartengono sopra una persona diversa da noi, in forza di relazioni di famiglia che abbiamo con quella persona, relazioni riconosciute e sanzionate dalle Leggi. Questi Diritti hanno realmente per objetto, non già delle azioni o prestazioni, o dei servigj, che altri ci debba; sibbene hanno per objetto l’altrui persona. Nel Diritto Romano antico questi Diritti avevano tale estensione ed intensità, che la personalità di coloro che ne erano objetto, era quasi distrutta ed annullata.

ii. I Diritti Patrimoniali, cioè i Diritti, che abbiamo su tutto quello che può far parte del nostro patrimonio, sono pure. di due specie:

α) Diritti Patrimoniali Reali.

β) Diritti Patrimoniali emergenti da un Rapporto Obbligatorio o Diritto di Obbligazione.