Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/156

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introduzione 153


α) Diritti Patrimoniali Reali sono quelli che abbiamo sopra una cosa corporale, astrazione fatta da qualunque persona oltre la nostra; colpiscono la cosa senza riguardo a persone. I Romani non avevano un nome generico per designarli, e li indicavano con due nomi di specie: Dominium, Jura in re, (sottintendendo aliena). Dominium, cioè la più ampia potestà che si possa avere sopra una cosa corporale nostra. Jura in re (aliena) cioè diritti sopra una cosa corporale altrui che il proprietario di quella ci ha accordati, frazionando il suo dominio, e staccandoneli.

β) I Diritti Patrimoniali emergenti da un Rapporto Obbligatorio, o Diritti di Obbligazione ed anche Obbligazioni (Obligationes dei Romani), sono Diritti non già sopra una cosa corporale, o materiale che dire si voglia, ma Diritti a certe azioni, prestazioni, o servigj, che possiamo esigere da altri. Questi Diritti si chiamano anche Crediti. Presuppongono necessariamente due persone l’una che ha il Diritto (il Creditore), l’altra il cui fatto, la cui prestazione, il cui servigio, è l’objetto del Diritto (il Debitore).

§. 225. Diritti Personali e Diritti Patrimoniali; questa duplice partizione abbraccia tutti i Diritti immaginabili, ed essa servirà di base alla nostra esposizione. Tuttavolta è da osservare, che alla morte di un uomo, il suo patrimonio, passa ad altri che si considera qual continuatore della personalità giuridica del defunto, che subingrede per conseguenza in tutti i suoi Diritti, e nelle sue Obbligazioni. Questo subingresso, o successione ereditaria, benchè comprenda Diritti Patrimoniali Reali, e Diritti Patrimoniali emergenti da un Rapporto Obbligatorio, è considerato come un tutto, come un insieme, come un Diritto Patrimoniale esso stesso, il cui acquisto è governato, da speciali disposizioni, le quali a cagione della loro importanza, addimandano di essere dichiarati a parte. Laonde di queste Successioni Ereditarie, tratteremo separatamente e dopo avere esposto i Diritti Patrimoniali Reali, ed i Diritti Patrimoniali emergenti da un Rapporto Obbligatorio.