Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/161

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158 introduzione

apposto all’acquisto di un Diritto, o di una qualità. Nel computare il tempo, in Diritto Romano si noverano indistintamento tutti i giorni, (tempus continuum) Vedi fr. 8 Dig. de his qui not. III, 3 - fr. 6 Dig. quemad. Servit. amit. VIII, 6 - fr. 31 Dig. de Usurpat. XLI, 3); tuttavolta per eccezione, nei casi specialmente indicati dalla legge, nel tempo non si computano i giorni in cui non è possibile procedere in giudizio (experiundi potestatem habere), come in antico erano i giorni nefasti, ed allora questo tempo si chiama utile (utile tempus) Vedi fr. 2 Dig. quis ordo in poss. XXXVIII, 15 - fr. 1 Dig. de div. temp. præscript. LXIV, 3. - Il tempo utile assegnato all’esercizio di un Diritto, non comincia a decorrere, se non dal momento in cui si è avuto la notizia del fatto, che ha dato origine al Diritto (fr. 6 Dig. de Calumn. III, 6 - fr. 55 Dig. de Aedil. ed. XXI, 1 - cost. 19, 22 §. 2 Cod. de Iure delib.). Nel computare i mesi e gli anni, si sta al Calendario; ma trattandosi del complesso di più mesi, comunemente in Diritto Romano, sono computati di 30 giorni ciascheduno (fr. 28 e fr. 31 §. 22 Dig. de Aedil. ed. XXI, 1 - cost. ult. §. 2 e 11 Cod. de jure delib. VI, 30). - L’anno si computa di 365 giorni ancorchè sia Bisestile, perocchè in questo caso il 24 Febbrajo, giorno intercalare, si ritiene come facente parte del 25 Febbrajo (fr 3 Dig. de divers. temp. præscript. LXIV, 3); il 24 si chiama sextus posterior, ed il 25 sextus prior. (fr. 3 §. 3. De minor. IV, 4 - fr. 98 Dig. de Verb. signif L. 16).

C) Conservazione, ed Assicurazione dei Diritti.

§. 233. Mezzi per conservare i Diritti sono: a) la Protesta b) la Riserva; mezzi per assicurarli sono: a) le Cauzioni, b) le Immissioni in Possesso, c) i Sequestri, d) le Ritenzioni, e) il Giuramento.

§ 234. La Protesta, è una dichiarazione con la quale si reclama contro le conseguenze pregiudicevoli, che da un fatto passato, presente o futuro, si potrebbero dedurre contro di