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LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE E DEI DIRITTI PERSONALI.


SEZIONE I.

Delle Persone in Generale.

§ 1. Ogni Diritto presuppone un Subjetto. 0gni ente capace di essere subjetto di Diritti, dicesi Persona. Abbiamo detto ogni ente, perchè non solamente l’uomo può essere persona. La legge infatti, crea delle Persone, erige in Persona lo Stato, la Città, il Municipio, insomma delle associazioni di uomini; erige in persona il fisco, la causa pia, insomma un insieme di beni e di diritti. Questi enti, che la legge erige in Persone, chiamansi Persone Giuridiche o Morali.

§ 2. Distinzione capitale delle Persone, è dunque quella: di Persone Fisiche o Persone Naturali, e di Persone Morali o Persone Giuridiche. Questa terminologìa Persone Fisiche, Persone Giuridiche, non è propria del linguaggio tecnico dei Romani Giureconsulti. Il Diritto Romano distingueva senza meno queste due categorìe di Persone, ma mentre per designare la Persona Fisica, adoperava l’espressione Singularis Persona, non aveva una espressione generica, equivalente alla nostra Persona Giuridica. In contrapposto a Singularis Persona, troviamo dai Romani adoperate le voci di specie: Corpus, Collegium, Universitas, Curia, Populus etc. etc.