Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/167

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164 delle persone in generale


§. 3. In Diritto Romano, non ogni uomo è Persona, vale a dire non ogni uomo è subjetto di Diritti; la legge non riconosce in tutti gli uomini capacità giuridica, ossia giuridica personalità; non la riconosce per esempio, ai Servi. Risogna dunque dire, che per Diritto Romano la Persona fisica è: V uomo in quanto gli viene riconosciuta capacità giuridica. Non tutti gli uomini hanno uguale naturale capacità ai Diritti, nè 1’hanno uguale in tutte le epoche della vita; e le leggi civili pure non riconoscono in tutti, nè in tutti i tempi uguale capacità giuridica: la capacità giuridica di alcuni, ed in certe epoche, è limitata; di qui deriva che diversa si dice essere la Personalità giuridica degli uomini (capaci in genere di Diritto), ossia delle Persone fisiche.

§. 4. I Romani dicevano Persona, la maschera della quale si servivano i comici nel recitare, dal verbo personaret risuonare; la maschera essendo appunto adoperata a fare più suonora la voce. Dalla maschera il nome di Persona passò alla parte, al carattere rappresentato dall’attore, e fu detto persona patris, persona servi e simili, per indicare la parte di padre, di servo, e via discorrendo. La vita sociale potendo essere considerata come un dramma, in cui tutti gli uomini fanno una parte, forse per questo, gli attori di cotal dramma si dissero personos; e persona significò per cotal guisa, ancora 1’uomo, considerato per riguardo alla parte che sostiene nella Società, alla veste civile, secondo là quale gode dei benefizj della legge, esercita dei particolari diritti, e soggiace a dei particolari doveri (VediForti Istit. Lib. II. Cap. .°) In questo senso della parola persona fu detto, che 1’uomo può sostenere più persone o più parti (substinere plures personas) , vàie a dire, rivestire più caratteri, un carattere pubblico p. e. ed un carattere privato (persona publicaì persona privata). Allorquando un uomo riveste in siffatta maniera più caratteri o qualità (plures personas substinet) , importa osservare in quale qualità egli agisce; e vuoisi ritenere, che quello che egli fa in una qualità, non può di regola pregiudicare nè giovare, a quanto potrebbe fare