Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/50

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introduzione 47

che furono arse nell’invasione dei Galli. Delle nuove ne vennero fatte, che per testimonianza di S. Cipriano esistevano tuttora nel terzo Secolo della Era Cristiana. È stato lungamente ritenuto, che queste Leggi fossero imitate dalle Greche, e che i Decemviri inviassero una Deputazione in Grecia appunto perchè copiasse quei modelli; nel qual lavoro un Ermodoro di Efeso, esiliato, si pretese, facesse da interprete, ed ajutasse a compilarle. Ma questo racconto fu da alcuni moderni Scrittori tacciato di favoloso; mentre altri lo difesero, e con grande dottrina e con grande sforzo di argomentazione, la questione fu trattata per ambedue le parti. Vuolsi per altro convenire, che grande somiglianza, almeno negli essenziali principj, non occorre fra le Leggi Greche e la legge Decemvirale; quindi non è improbabile che il viaggio in Grecia, se viaggio fu fatto, fosse un accorto ritrovato dei Patrizj per procrastinare l’opera Legislativa. Nell’anno posteriore alla Destituzione dei Decemviri, le XII. Tavole furono esposte al pubblico nel Foro. Grande fu il rispetto, anzi la venerazione, che questa Legislazione si ebbe. Nelle scuole era imparata a memoria qual carme necessario, tamquam necessarium carmen; gli scrittori la chiamavano Lex senza altro epiteto, qual legge per antonomasia; e dicevano legitimum tuttociò che era a quella conforme, o ne derivava.

§. 64. Alcuni frammenti ne sono giunti fino a noi, conservati nelle opere di antichi scrittori. Fu tentato di ricostruirla con questi rimasugli, ed il Gotofredo pel primo riuscì sufficientemente in questa ardua impresa. Ai tempi nostri Haubold e Dirksen, a giudizio degli eruditi, meglio degli altri si adoperarono in cotal lavoro.

CAPITOLO III.

stato della giurisprudenza

§. 65. In questo periodo non poteva essere vera cultura scientifica del Diritto, imperocchè il Diritto stesso a malapena comiciava a svolgersi.