Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/78

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introduzione 75

derivanti dalle conformi decisioni dei Tribunali; ed i Romani chiamarono jus civile il loro insieme, perchè al dire di Pomponio, non si trovava un nome più adatto a designarlo (Vedi Warnkoenig Storia esterna del Diritto Romano 2° periodo §. 14). L’autorità di questo Diritto non era quella della legge, ma nessun giudice avrebbe osato decidere contro il parere di uomini generalmente stimati, senza evidenti ragioni in contrario. Anzi i Magistrati stessi volentieri mettevano al coperto la loro responsabilità, seguitando il parere dei Prudenti, che dalla pubblica opinione veniva quasi loro imposto.

CAPITOLO III.

stato della giurisprudenza

§. 118. La Scienza del Diritto, sorge nel periodo 2° del quale trattiamo, ma essa giunge al suo pieno svolgimento nel periodo successivo. Coltivata da primo dai Sacerdoti e dai Patrizj, ad essi soltanto familiare, divenne a poco a poco patrimonio di tutti i cittadini indistintamente; gli uomini più celebri si onorarono di professarla, e fu mezzo necessario per giungere alle prime dignità della Repubblica. Con la promulgazione della legge Decemvirale, il testo della medesima era accessibile a tutti; ma i Patrizj soltanto conoscevano le formalità necessarie alla sua applicazione pratica, ossia le regole della Procedura. In special modo rimaneva ignoto ai più, in quali giorni si potesse comparire in giudizio, e con quali riti. Non in qualunque giorno potevansi iniziare procedure dinanzi ai Tribunali, o celebrare negozj giuridici, ma soltanto nei giorni che si dicevano fasti. Da primo questi giorni erano trentotto nell’anno di dieci mesi, ed erano i giorni di mercato; introdotto l’anno di dodici mesi, il numero dei giorni fasti fu lasciato lo stesso; di quì grande imbarazzo per sapere, nel nuovo anno, quando cadessero quei giorni. Questo calendario giuridico dei giorni feriati e non feriati (fasti, nefasti), era un