Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/79

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76 introduzione

segreto dei Sacerdoti, unici depositarj della Scienza astronomica di allora. Nell’iniziare una procedura dinanzi ai Magistrati, bisognava adoperare nei primi tempi di Roma riti solenni determinati, pronunziare formule sacramentali. Chi esempigrazia, nell’intentare l’azione arborum furtim cæsarum, avesse invece degli alberi nominati le viti, sarebbe stato respinto. Ora questi riti, queste formule, per essere adoperati rettamente, esigevano notizie precise, compiute, addimandavano una pratica, che era privilegio di pochi. Così si spiega perchè la Scienza del Diritto, fosse in principio patrimonio esclusivo dei Patrizj, fra i quali si reclutava il Sacerdozio, e di non molti fra essi.

§. 119. Ma nell’anno 450 dalla fondazione di Roma, Gn. Flavio, Segretario ed amico intimo di Appio Claudio, pubblicò un quadro dei giorni fasti e nefasti, un calendario giuridico insomma, che egli espose pubblicamente nel foro; e di più una raccolta o specchio delle formule di procedura (legis actiones), necessarie a seguitarsi per l’attitazione delle giuridiche controversie. Molto lieti furono i Plebei per questa pubblicazione, che schiariva assai l’oscurità dell’antica Procedura; talchè Jus Civile Flavianum, in onore del suo autore, fu chiamata l’opera di Gn. Flavio Secondo Pomponio, Gn. Flavio avrebbe sottratto ad Appio Claudio questo lavoro, e lo avrebbe a di lui insaputa pubblicato come proprio; ma è più probabile, come racconta Plinio, che Appio stesso per cattivarsi il favore popolare, istigasse Gn. Flavio a dare pubblicità a quell’opera. L’esempio di Gn. Flavio fu imitato da altri Magistrati usciti dal popolo; le leggi, specialmente di procedura, furono divulgate, e tutti ebbero la possibilità di acquistarne la scienza.

§. 120. Nell’anno 509 il Giureconsulto Elio (Ælius) pubblicò un opera tripartita (Tripertita) nella prima parte della quale, riportava la legge Decemvirale; nella seconda, faceva un Commentario alla legge stessa; nella terza, riferiva una raccolta di formule per procedere in giudizio (legis actiones). Quest’opera fu chiamata anche Jus Civile Ælianum.

§. 121. L’attività pratica dei Giureconsulti Romani si può ridurre a queste quattro funzioni: respondere, cavere, agere,