Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/81

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78 introduzione

troversie giudiciarie (disputatio fori,) furono un molto opportuno commento alla legge Decemvirale. È stato detto che i Giureconsulti Romani si riunissero in Accademia presso il tempio di Apollo, ed ivi discutessero punti di Diritto controversi; e questa discussione accademica si è creduto, che fosse la disputatio fori, della quale parla Pomponio. Ma cotale opinione non ha fondamento nei documenti istorici, ed è poi contraria alla ragione. Una discussione accademica presuppone una Scienza molto avanzata, e tale non era la Scienza del Diritto in questo tempo.

§. 122. I più celebri Giureconsulti di questo periodo, sono ricordati da Pomponio nel fr. 2 §. 35. - 39. Dig. De Origine juris I, 2; ma pochi fra essi scrissero opere. Ad Appio, del quale Gn. Flavio sopra ricordato, era segretario, è attribuita un opera sulle azioni: ai tempi di Pomponio era perita. Si conservava per altro sempre il lavoro di Elio (Jus Ælianum). Dopo Elio Sesto sono ricordati come autori di Libri sul Diritto, Catone, Manilio, e Ostilio. Cicerone nel Libro delle Leggi, e nella parte giuridica dei Topici, li cita spesso. Catone scrisse dei Commentarj sul Diritto Civile; a Manilio sono attribuite le Actiones Manilianæ, formule pei contratti di compra e vendita. Ostilio fu l’autore delle Actiones Hostilianæ, che sembra fossero formule pei testamenti.

III.° PERIODO

Dai tempi di Cicerone fino a quelli
di Alessandro Severo.


CAPITOLO I.

avvenimenti politici

§. 123. Nel principiare di questo periodo i gravi turbamenti civili fecero cadere il governo dello Stato nelle mani dei più audaci e potenti cittadini, i quali ridussero la costituzione re- -