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Pagina:Istituzioni di diritto romano.djvu/91

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88 introduzione


§. 139. Il Suolo Provinciale non era suscettibile di divenire objetto di Proprietà Romana, sebbene la condizione dei possessori del medesimo, tendesse insensibilmente ad avvicinarsi a quella dei veri proprietarj ex jure quiritium. L’ager publicus era in gran parte divenuto proprietà degli Imperatori (fundi patrimoniales), in parte era usurpato dai privati.

§. 140. La Distinzione fra i Cives, i Latini, ed i Peregrini dura in questo periodo, anzi si conosce una particolare specie di Latini, detti Juniani; dei quali dovremo trattare più tardi. L’acquisto della qualità di cittadino Romano è facilitato; finchè sul terminare del periodo stesso, Caracalla accorda la cittadinanza a tutti gli uomini liberi dello Impero.

§. 141. Caracalla non abolì per questo la Latinità e la Peregrinità pel futuro, sibbene pel presente; egli si limitò ad accordare la cittadinanza ai liberi d’allora, che ne mancavano; onde anche dopo di lui poterono esservi Latini e Peregrini; Latini, come a mo’ di esempio i Latini Juniani: Peregrini, come quelli che subivano una media capitis diminutio, i sudditi dei paesi nuovamente conquistati, ec. La Concessione di Caracalla fu un provvedimento essenzialmente fiscale, inteso a sottoporre tutti i sudditi dell’Impero, alle imposizioni sulle successioni ereditarie; ma produsse ancora importanti effetti giuridici.

CAPITOLO II.

fonti del diritto

I). Del Diritto Non Scritto Fonte è: la Consuetudine.

II). Del Diritto Scritto, Fonti sono:

A) La leggi B) I Senatusconsulti C) Le Costituzioni dei Principi D) Gli Editti dei Magistrati E) I Responsi dei Prudenti.

A) Leges.

§. 142. Crebbe a dismisura il numero delle Leggi sull’ultimo scorcio della Repubblica, e durante le guerre Civili che