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Notisi, che v’ha però un caso, nel quale può stare in giudizio senza il consenso del marito, e questo caso eccezionale, benchè assai logico e giusto, non è fatto per portar luce sull’astruso problema della protezione maritale; quando cioè è inseguita dalla legge per delitti o contravvenzioni.

§ 130. La moglie non può donare, nè alienare, nè ipotecare, nè aquistare a titolo sia gratuito sia oneroso, nè obbligarsi per nessuno degli atti eccedenti la semplice amministrazione, senza che il marito, personalmente od in iscritto, presti a ciascun atto il suo consenso.

Dopo tutto ciò non sarà soverchio notificare alle mie giovinette lettrici, che la legge ammette anche nella donna il diritto di proprietà, tutto che, questi paragrafi non siano fatti per farlo credere.

Nel § 137, la legge si mette una mano al cuore, e prova un palpito d’incertezza e d’apprensione pel marito. Egli lo vede circondato da pericoli e superchierie, e si trova in dovere di proteggere e tutelare il forte contro i verosimili eccessi del debole; epperò pone per lui le mani avanti e decreta in anticipazione che «l’autorizzazione od il consenso in genere, non sono validi, ancorchè stipulati nel contratto di matrimonio».

Coll’articolo 139 poi, la legge ridona alla donna il diritto pratico di proprietà, riconosce per un’ora di tempo la sua autonomia, permettendole di fare il suo testamento, senza autorizzazione o consenso del marito. Confessiamo che la legge è generosa, peccato che sia un po’ tardi!





Che il vedovo marito si crucci o meno, per il decesso della sua consorte, che più o meno presto la scordi, poco importa alla legge; ma ciò che le sta a cuore sommamente si è, che la