Pagina:La Donna e i suoi rapporti sociali.djvu/211

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La legge considera ella nell’adulterio l’offesa al diritto coniugale? Or bene, questa davanti alla natura, davanti all’equità, davanti al suo medesimo §125 è la stessa in ambo i coniugi. — O considera dessa le conseguenze? Allora l’elemento eterogeneo, che l’adulterio della donna arrischia d’introdurre nella famiglia del marito, è quello stesso, che il marito porta in un’altra famiglia; con quella maggior reità, che porta con sè davanti ad ogni sano criterio e davanti allo stesso codice penale, la provocazione e l’iniziativa. Più, il marito amministrando solo, le sostanze sue e della moglie, più funeste sotto ogni aspetto riescir debbono alla famiglia i suoi disordini. Egli può detrarre il patrimonio dei figli, egli può spogliare la moglie, per arricchire l’amica.

Finalmente, giudicate da ciò, se il codice divide il pregiudizio degli onesti che la morale sia una, e quanto si solleciti d’essere seco stesso coerente ricordandovi dell’edificante §125, al quale or ora accennavo: «I coniugi hanno dovere di reciproca fedeltà».

Ma dandosi il caso che un uomo, nel quale il sentimento d’equità predomini lo innato egoismo, e porti alla sua sposa riverenza, siccome ad essere umano, ed in lei però considerando l’ingenito principio del diritto, non dipende egli dalla sua ragione, dal suo cuore, dalla sua volontà il riabilitarla, deponendo spontaneo i non equi diritti?

Rispondo. Sapete voi come, i legislatori della Carolina del sud, impediscono gli assembramenti delli schiavi neri, la loro istruzione e la loro privata industria, che padroni coscienziosi potrebbero favorire con animo di avviarli all’emancipazione, il qual risultato sembra a quei signori un notevole inconveniente? Punisce insieme il padrone e lo schiavo.

Con poche varianti il nostro codice, prevedendo