Pagina:La Donna e i suoi rapporti sociali.djvu/217

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chè, in quanto ai membri femmine, non c’è mai premura; ed egli trova d’altronde, che il diritto scritto fa molto bene d’emanciparsi un po’ dal diritto naturale, troppo più democratico che non comportino certi interessi; per cui: «Trattandosi di successione paterna, o di altro ascendente paterno maschio, la porzione di successione che spetterebbe alla femmina, o suoi discendenti, eredi o non della medesima, sarà devoluta, a titolo di subingresso, e secondo le regole, di successione, ai suoi fratelli germani, o loro discendenti maschi da maschi, ove esistano; e in difetto di fratelli germani o loro discendenti maschi, ai fratelli consanguinei e loro discendenti maschi da maschi come sopra».

Il §944 decreta la stessa disposizione riguardo alla successione d’un fratello germano e consanguineo, se la donna trovasi qui pure in concorrenza con maschi, o con loro discendenti maschi da maschi, come sopra.

Il §945 conferma la stessa disposizione riguardo alla successione materna, esclusa solo la concorrenza dei fratelli consanguinei.

La donna sorella, è l’elemento sul quale fa, assai generalmente, le sue prime armi la petulanza virile; e queste disposizioni sembravano fatte per apporre la legale ratifica a questo comunissimo fatto; ma, cessato il feudalismo, gli uomini della legge sentono benissimo di non potere in alcun modo, non che giustificare, neppure spiegare, non fosse altro, con ragioni di coerenza siffatta ingiustizia.

D’altronde la dottrina del diritto è oggidì abbastanza sentita dalla coscienza delle masse, perchè si possa più oltre procedere in un ordine di cose ormai divenuto impossibile. Nè ci riconosciamo noi stessi il diritto di più oltre insistere su questo proposito, dacché siamo informati, che la commissione incaricata di rivedere i codici dal Par-