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Riforme il senso morale-politico del popolo, concorrere a suo tempo alla impresa della patria indipendenza, quindi svolgere compiutamente le franchigie rappresentative, siccome una necessaria conseguenza della politica nazionale, li giorno otto febbraio ei pubblicava le basi del suo Statuto fondamentale. Due di poi Pio IX indirizzava un’allocuzione a’ Romani, in cui, rassegnando loro l’attuazione di parecchie importanti riforme governative, protestava che quando una guerra ingiusta la fosse dichiarata «innumerevoli figliuoli, come la casa del padre, sosterrebbero il centro della cattolica unità». E conchiudeva colle parole solenni — il cui senso così presto quel pontefice dimenticava — «Oh! Benedite, gran Dio, all’Italia, e conservatele sempre questo dono di tutti preziosissimo, la fede! Beneditela con la benedizione che umilmente vi domanda, posta la fronte per terra, il vostro Vicario.»
A dì quindici del mese istesso, Leopoldo II annunciava a’ Toscani quella maggiore ampiezza di vita civile cotanto conforme alle tradizioni del paese, antica culla di virtù e di sapienza.
La Italia chiedeva unità nazionale. Mediante il continovo pungolo popolare praticato or con pacifiche dimostrazioni, or con armate sommosse, eransi ottenute riforme di governo; ordinamenti comunali; milizie cittadine; ministeri laici, o liberali; la promessa di una lega doganale e politica tra gli Stati-riformati, quella di codici nuovi; costituzioni sancite. Ma, la lega italiana era rimasta un provvido disegno e nulla più; chi l’aveva iniziata era il pontefice — per consiglio e per opera di monsignor Corboli-Bussi — cui miralbemente addicevasi il sublime ufficio di unificatore nazionale nel collegare insieme que’ popoli che la libidine di dominio e la schiavitù avevano disgiunto. I novelli codici esistevano nelle sole promesse. E le costituzioni, venute l’una dopo l’altra, portavano tutte un marchio di diversa fattura. Pareva che ogni principe avesse voluto, migliorando il pensiero nell’opera sua, far dimenticare il passato non al certo lodevole. Lo Statuto piemontese correggeva l’articolo 30 della Costituzione napoletana collo abolire la censura preventiva per le opere filosofiche che trattassero di religione. Non esigeva che il deputato al parlamento si avesse dimora, o possesso nel distretto; guarentiva la inviolabilità del domicilio e il diritto di riunirsi; però, il modo con cui l’articolo 32 riconoscea siffatto diritto, non consecrava assolutamente quello solenne di associazione, del quale nessuna costituzione italiana mai fece parola.
D’altra parte dichiarava nel 1° articolo che «la religione cattolica-apostolica romana è la sola religione dello Stato; e gli altri culti esistenti sono tollerati conformemente alle leggi». E lo Statuto toscano, coerente a certe massime di indipendenza religiosa esistenti nelle leggi dello Stato, ammetteva altro principio, altra parola, scrivendo; «gli altri culti sono permessi». Questo riconoscea ne’ cittadini ventunenni la libera facoltà d’inviare alla doppia assemblea petizioni e rimostranze; mentre la costituzione piemontese definiva un tal privilegio nelle sole autorità costituite, lo quali si avevano il diritto di esaminarle, mandarle o no al Ministro competente, o depositarle negli uflìzii per gli opportuni riguardi.
Ho voluto accennare di volo cotali differenze di dettato per far noto che lo