Pagina:La crisi dell infanzia e la delinquenza dei minorenni.djvu/55

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con la comminatoria, in caso di inosservanza, della sottoposizione alla libertà sorvegliata;

4.0 — Metterlo in libertà sorvegliata per un tempo che non oltrepassi i 21 anni, con la comminatoria, ove non tenga buona condotta, di ricoverarlo in un istituto di beneficenza o in un riformatorio;

5.o — Assegnano ad un istituto di beneficenza o a un riformatorio;

6.o — Ordinare provvedimenti di cura o di ricovero in case di deficienti o anormali.

Su queste disposizioni, la cui illuminata bontà non ha bisogno di commenti, fu unanime l’accordo della Sotto-Commissione. Il dissidio cominciò tra i suoi componenti a proposito dell’età (fissare a 16, a 17, o a 18 anni, il limite dell’età minore?) e a proposito della presenza in giudizio del difensore (accordare cioè al minorenne il diritto di farsi assistere da un avvocato, o soltanto da un prossimo congiunto o da un membro delle Società di patronato o di assistenza giudiziaria?). Piccole questioni che non meritano ampia discussione.

Più importante e più grave, invece, è il dissidio sorto a proposito delle facoltà concesse al Magistrato dei minorenni.

Il Procuratore generale Vacca (relatore della maggioranza) propone che il Magistrato